La Corte di Giustizia Europea ammette la possibilità di affidare anche alle associazioni di volontariato il trasporto sanitario pubblico
La corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 28/1/2016 nella causa C-50/14, ha statuito che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, che consente alle autorità locali di attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, ad associazioni di volontariato, purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio.
In pratica la Corte di Giustizia Europea ha ammesso la possibilità di affidare anche alle associazioni di volontariato gli affidamenti di trasporto sanitario pubblico, purchè il ricorso a dette associazioni contribuisca effettivamente all’obiettivo di efficienza di bilancio.
Inoltre viene sancito dalla CGUE che quando un’autorità pubblica intende stipulare convenzioni con associazioni siffatte non è tenuta, ai sensi del diritto dell’Unione, a una previa comparazione delle proposte di varie associazioni.
Tale orientamento della Corte non è nuovo, era stato già espresso nella sentenza del 11 dicembre 2014, causa C‑113/13, “il Trattato FUE ammette una normativa nazionale che prevede che i servizi di trasporto sanitario siano attribuiti in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l’ambito normativo e convenzionale contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio. “
Si osserva inoltre, che in merito alle associazioni di volontariato, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 116 del 15 gennaio 2016, ha ammesso anche la loro partecipazione alle gare pubbliche, quali imprese sociali: “Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell’elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. Esse possono essere ammesse alle gare pubbliche quali “imprese sociali“, a cui il d.lg. 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa” ( vedi ex multis CdS n.283/2013 nonché n.5882/2012).
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