Il collegio piemontese, pur nella consapevolezza della sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia, ha rilevato che pur essendo vero che, negli appalti di lavori, la certificazione SOA menziona il certificato di qualità (sicchè, dichiarando di prestare la SOA e producendola, si comprova altresì che l’ausiliario possiede una certificazione di qualità), ciò non di meno non può non evidenziarsi come la certificazione di qualità sia una caratteristica immanente alla stessa e complessiva struttura aziendale; non si tratta cioè solo di mezzi o requisiti tecnici finalizzati ad una specifica attività, che ben possono essere messi singolarmente a disposizione, ma dell’intera struttura aziendale.
Pertanto ad avviso del Collegio, ammettere l’avvalimento “generalizzato” (con implicito avvalimento anche del certificato di qualità effettivamente non espressamente menzionato nel contratto) equivarrebbe a consentire una dissociazione sostanziale tra un concorrente solo formale (ausiliato) e il vero e unico concorrente sostanziale (ausiliario), soluzione che non pare consona alla normativa in materia di avvalimento. Non si tratterebbe infatti semplicemente di aumentare le capacità tecniche, e quindi concorrenziali, del concorrente ausiliato, bensì di fatto di permettergli di eseguire un lavoro interamente tramite una struttura aziendale terza.
Il Collegio, osserva come via sia un contrasto giurisprudenziale in materia. Infatti, recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno mostrato un orientamento opposto, ammettendo la possibilità dell’avvalimento per il certificato di qualità. Al riguardo si segnala la sentenza del Consiglio di Stato sez. III 14/7/2015 n. 3517, in cui viene affermato che l’impresa ausiliata può senz’altro utilizzare tutti i requisiti afferenti alla capacità economica e tecnica dell’impresa ausiliaria, tra cui la certificazione di qualità, in quanto quest’ultima, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi d’eccellenza dell’ organizzazione complessiva, è anch’essa requisito d’idoneità tecnico – organizzativa dell’impresa (Cons. St., IV, 3 ottobre 2014 n. 4958). Essa, dunque, s’inserisce tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità dell’impresa, cui sarà affidato il servizio o la fornitura, di effettuare la prestazione nel rispetto di quel livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto ed indipendente (cfr. così Cons. St., V, 6 marzo 2013 n. 1368; id., 20 dicembre 2013 n. 6125; id., 24 luglio 2014 n. 3949).
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