Come noto, i giudizi di Palazzo Spada hanno:
- con la pronuncia n. 3/2015, chiarito che l’omessa specificazione nelle offerte dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice idoneo a determinare incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta per difetto di un suo elemento essenziale” e, come tale, comporta “anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura”.;
- con la pronuncia n. 9/2015, precisato che tale principio vale “anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione” della predetta decisione dell’Adunanza Plenaria n. 3/2015.
Ora, sulla scia di siffatte pronunce, alcune aggiudicazioni sono state impugnate da parte di quelle imprese accorte e diligenti che, avendo puntualmente recepito le indicazioni dell’Adunanza Plenaria – e quindi specificato, in sede di offerta, l’ammontare degli oneri della sicurezza – si sono travate nella condizione di poter lamentare la illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore di imprese che, viceversa, avevano omesso siffatta specifica.
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