In tempi recentissimi, sul tema, la giurisprudenza ha chiarito – secondo anche un orientamento costante ribadito dall’AVCP (ora ANAC) – la necessità di trattare diversamente l’errore commesso dall’appaltatore in fase di compilazione/predisposizione della dichiarazione sostitutiva sui requisiti generali (e speciali), circostanza (soprattutto dopo la conferma della prevalenza dell’approccio sostanziale rispetto a quello formale sulle dichiarazioni) che alimenta (e conforta) l’appaltatore sulla possibilità di restare nel procedimento di gara attraverso il soccorso istruttorio.
Trattamento diverso, invece, deve subire chi abbia dichiarato il falso sempre che, ovviamente, non si tratti di errore indotto dalla stazione appaltante con la redazione di una legge speciale ambigua oppure, al massimo, su circostanze/requisiti comunque non richiesti a pena di esclusione.
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