I primi corrispondono ai contratti di appalto con i quali il committente intenda affidare in appalto all’esterno della propria organizzazione attività attinenti al proprio ciclo produttivo, mentre ricorre la fattispecie dell’interposizione fittizia di manodopera tutte le volte in cui venga reperita la mera prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro – i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto e senza una reale organizzazione della prestazione stessa, suscettibile di un risultato produttivo autonomo.
Per affermare l’esistenza di una mera interposizione occorrerà dimostrare che, in concreto, i termini dello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto escludono l’autonomia gestionale dell’imprenditore.
In particolare, dimostrano l’autonoma gestione imprenditoriale l’obbligo di fornire ed organizzare mezzi di produzione (come un ufficio operativo, computer, automezzi per lo spostamento del personale, strumentazione tecnica), così come il sistema di previsione delle inadempienze soggette a penali.
Viceversa, non sono sufficienti a dimostrare l’interposizione fittizia il fatto che il servizio debba svolgersi secondo una calendarizzazione predisposta dal committente, la formazione del personale a carico dello stesso o l’utilizzo del software gestionale della stazione appaltante. Allo stesso modo non eliminano l’autonomia imprenditoriale la riserva di controlli a campione che è funzionale all’accertamento della qualità del servizio o l’obbligo per l’imprenditore di comunicare le variazioni del personale addetto.
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