Milleproroghe: estratto: Art. 7 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1 Gennaio 2016
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Art. 7

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti:

“31 luglio 2016”.

2. All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”;

b) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”.

3. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”.

4. Il termine di cui all’articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall’articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 11, e’ prorogato al 31 luglio 2016.

5. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.

6. All’articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”.

7. All’articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “dal 1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti:

” dal 1° gennaio 2017″.

8. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”. Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

9. All’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all’efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e’ prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia’ previste, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l’aggiornamento delle relative Tabelle.”.

10. All’articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 aprile 2016”.

11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termine previsto ai sensi del predetto articolo per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori e’ prorogato al 29 febbraio 2016.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento