Poiché la prima richiama il secondo negli articoli sugli acquisti di beni e servizi in sanità, ed i due testi stanno perfezionandosi più o meno contemporaneamente (la finanziaria ha raggiunto ormai l’assetto definitivo, mancando solo la pubblicazione mentre il dpcm non è ancora stato firmato, e quindi potrebbe ancora cambiare, come si auspica per quello che si dirà subito), sarebbe stato naturale aspettarsi una perfetta simmetria tra i due testi.
Così non è, relativamente ad almeno due punti importanti: a) il soggetto deputato a fare gli acquisti per gli enti del SSN; b) entrata in vigore del divieto per gli enti del SSN di fare gare “in proprio”.
Prima di esaminare in dettaglio le distonie, è opportuno, per inquadrare le norme che si esamineranno in dettaglio, evidenziare che la legge di stabilità dedica agli acquisti di beni e servizi alcune norme speciali (commi 548/550), riservate agli enti del SSN ed incentrate sull’imposizione e gestione dell’obbligo degli enti del SSN di acquisire beni e servizi di una tipologia e valore non direttamente, ciascuno per conto proprio, ma utilizzando necessariamente determinati altri soggetti (vedremo subito quali, questo essendo il problema principale) abilitati a gestire domande aggregate di beni e servizi, ossia, più concretamente e banalmente, a fare gara per una pluralità di soggetti.
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