Premesso che non viene indicata la fonte di tale obbligo (che dovrebbe rinvenirsi nell’art. 328, comma 5, ultimo periodo del dpr 207/2010 ss.mm.ii., ciò che non è peraltro certo, vedi immediatamente nel seguito), deve dirsi che una tale verifica dovrebbe quanto meno presupporre che il concorrente renda in merito (in sede di singola Rdo) una dichiarazione sostitutiva (altrimenti mancherebbe l’oggetto della verifica stessa).
In realtà sulla base delle indicazioni di Consip (nel segno di una auspicabile semplificazione) una tale dichiarazione non è necessaria (proprio motivando dalla circostanza che tali dichiarazioni sono già rese in sede di abilitazione al sistema e periodicamente rinnovate).
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