Prologo
Il Consiglio di Stato con la Sentenza del 7 marzo 2022 n. 1615 della V sezione, ha escluso che nel settore dei beni culturali per i Consorzi stabili possa operare il c.d. cumulo alla rinfusa. In particolare l’esclusione è fatta dipendere dalla particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltà, espressione di un interesse altior nella gerarchia dei valori in giuoco (art. 9 Cost.), Per il Consiglio di Stato l’esegesi sia letterale, che funzionale, dell’art. 146, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 induce ad escludere che nei contratti in materia di beni culturali i consorzi stabili possono qualificarsi con il cumulo alla rinfusa, essendo richiesto dalla norma il possesso dei requisiti di qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.
Il fatto
La controversia trae origine dalla circostanza che il Consorzio risultato aggiudicatario della gara, avente ad oggetto i lavori di recupero architettonico e miglioramento strutturale di una Scuola media, in sede di offerta non aveva specificato le quote di esecuzione dei lavori da affidare ai ciascuna delle consorziate designate, e che nessuna di queste era in possesso della richiesta classifica di lavorazione. Per tanto, ad avviso del Consiglio di Stato, il Consorzio avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.
I giudici di Palazzo Spada giungono a tale conclusione muovendo dall’assunto che anche le imprese esecutrici designate da un consorzio stabile, oltre ad avere la qualificazione dei lavori, possedendo in proprio la relativa categoria, debbono indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondenti alla classifica.
La decisione
La decisione conferma l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato in base al quale coloro che seguono lavori attinenti ai beni culturali necessitano del possesso dei requisiti di qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela dei beni oggetto di intervento.
In più, gli artt. 9-bis e 29 del codice dei beni culturali richiamano il primo la necessità che gli interventi operativi di tutela, protezione conservazione dei beni culturali siano affidati alla responsabilità ed all’attuazione secondo le rispettive competenze delle figure specializzate nei singoli settori ed il secondo – segnatamente il comma 6 – ribadisce la specificità in materia di progettazione e di esecuzione di opere su beni architettonici e richiede altresì che gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili vengano eseguiti in via esclusiva dai soggetti formalmente individuati come restauratori di beni culturali.
Ai fini del decidere il Consiglio di Stato richiama l’orientamento espresso dall’ANAC con alcune delibere (ad esempio Del. N. 1239 del 6 dicembre 2017; Del. 23 luglio 2019 n. 710) con cui l’Autorità ha osservato che la disciplina concernente la qualificazione degli esecutori di lavori su beni sottoposti a tutela, in ragione del particolare interesse pubblico alla tutela e conservazione dei beni interessati, evidenza una ratio tesa a determinare una diretta correlazione tra l’esecutore dei lavori e la titolarità della qualificazione in termini di attestazione per i lavori eseguiti.
Per il Consiglio di Stato tali principi trovano applicazione anche laddove la qualificazione sia parziale, vale a dire sussistente per la categoria, ma non per la classifica richiesta dal disciplinare di gara, atteso che il principio espresso all’art. 146, comma 2, del Codice dei contratti pubblici in ordine alla qualificazione per l’esecuzione dei lavori concerne la qualificazione in gara come richiesta dalla stazione appaltante e che, per la qualificazione SOA, non può ritenersi limitata alla sola categoria, ma va estesa alla classifica, avendo valenza certificativa complessivamente riferita alla capacità tecnica ed economico finanziaria dell’operatore economico.
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