Art. 53 del Nuovo Decreto Semplificazioni, D.L. 31 maggio 2021, n. 77
L’articolo consente la semplificazione degli acquisti dei beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. Il Next Generation EU prevede che il 20% dei fondi destinati agli Stati Membri attraverso la Recovery and Resilience Facility sia destinato alla trasformazione digitale.
La trasformazione digitale è, pertanto, uno dei pilastri del PNRR, strumento predisposto in attuazione del Next GenerationUE per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di Covid-19. Conseguentemente, si appalesano di stringente necessità e urgenza gli acquisti di beni e servizi ICT, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR e strumentali rispetto ai predetti progetti, beni e servizi che supportano le funzioni e i servizi essenziali dello Stato e che, peraltro, sono soggetti a particolare obsolescenza. In particolare, la specifica misura consistente nell’innovazione dell’impianto normativo per velocizzare gli appalti ICT, con specifico riferimento a quelli strumentali al PNRR, è stata inserita nell’ambito dello stesso PNRR, all’interno della Missione 1, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.”, tra le riforme 1.1.
Per consentire l’effettuazione dei predetti acquisti in modo rapido ed efficace, si prevede la massima semplificazione delle relative procedure.
Al comma 1, si prevede il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti fino al raggiungimento della soglia comunitaria; in relazione agli appalti sopra soglia invece, si prevede il ricorso alla procedura di cui dall’articolo 48, comma 3 per gli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026. Il ricorso a tale procedura è ammesso anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.
Al successivo comma 2, si prevede, inoltre, sempre a fini di semplificazione e accelerazione, che le predette amministrazioni possano stipulare immediatamente il relativo contratto, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti, riprendendo quanto era stato già previsto al riguardo dall’art. 75 del decreto-legge n. 18 del 2020, facendo tuttavia salvi gli obblighi eurounitari di stand still. Per le verifiche antimafia, invece, si procede ai sensi di quanto già previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020. Per ovviare alle conseguenze derivanti dall’immediata stipula del contratto, effettuata prima dell’espletamento della verifica sul possesso dei requisiti, si prevede che il contratto sia stipulato sotto condizione risolutiva.
Ai commi 3 e 4, al fine di consentire al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di coordinare gli acquisti ICT strettamente finalizzati alla realizzazione del PNRR, garantendo il rispetto del cronoprogramma dei singoli progetti della Missione 1, nonché la coerenza tecnologica e infrastrutturale dei progetti di trasformazione digitale, si attribuisce il potere di rendere pareri obbligatori e vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di affidamento, potendo guidare le amministrazioni aggiudicatrici con prescrizioni riguardanti l’oggetto, le clausole principali, i tempi e le modalità di acquisto.
Il comma 5 reca alcune modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La lettera a) novella in più parti l’articolo 29. In particolare, al punto 1) si modifica il comma 1, primo periodo ampliando l’ambito di operatività degli obblighi di pubblicazione ivi previsti anche alla fase dell’esecuzione. Al punto 2, si modifica il comma 2 che prevedeva che gli atti di cui al comma 1 dovessero essere pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’Anac, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. Il nuovo comma 2 prevede che tutte le informazioni che costituiscono gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, opere, servizi e forniture relativi all’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’Anac attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse. L’Anac garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, e, ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Il punto 3) integra il comma 3 che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici e che le stesse operano, in particolare, in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti. Si precisa, infatti, che tale interazione operi anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici.
Il punto 4) modifica il comma 4 al fine di affermare l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, come modificata dal punto 2) della presente lettera. Il punto 5) modifica il comma 4-bis nella parte in cui prevedeva che il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Anac e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condividessero un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni. Stabiliva, inoltre, che per le opere pubbliche il protocollo deve basarsi su quanto previsto dal decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 229 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. Il comma 4-bis riformulato, invece, afferma il principio secondo cui l’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’Anac, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. Si conferma la previsione, contenuta nella vigente formulazione, secondo cui l’insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
La lettera b) modifica l’articolo 36, comma 6-bis, al fine di rendere coerente la previsione per le verifiche per il sottosoglia alle modifiche introdotte all’articolo 81, di cui alla lettera c), punti 1), 2) e 3).
Con la lettera c) si prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, i lavori della commissione giudicatrice devono essere svolti di regola a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni.
Alla lettera d) si modifica l’articolo 81, al fine di consentire il contenimento della spesa e di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle stazioni appaltanti, velocizzando le operazioni di verifica e controllo dei requisiti.
In particolare, il punto 1 reca la nuova denominazione della banca dati, in Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
Il punto 2 sostituisce il comma 2 statuendo che l’Anac individua, con proprio provvedimento, sentiti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l’AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della banca dati. L’interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall’Anac, è assicurata secondo le modalità individuate dall’AgID con le Linee guida in materia. Il punto 3 interviene sul comma 3 che demanda al provvedimento di cui al comma 2 come modificato al punto 1, anziché ad un decreto, le modalità di attuazione del comma 3. Inoltre, si sopprime l’inciso che subordinava le segnalazioni dell’Anac alla preventiva informativa da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Il punto 4 riscrive il comma 4 che, nella nuova formulazione, prevede che, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati necessari alla verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione SOA di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, fermo restando che i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante. Il punto 5 inserisce un nuovo comma (il 4-bis) al fine di prevedere che le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità con i sistemi telematici secondo le modalità individuate dall’AgID con le linee guida in materia. L’Anac, inoltre, garantisce, l’accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Si prevede, infine, che fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l’Anac può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse.
La lettera e) interviene sul comma 7 dell’articolo 85 con una modifica di coordinamento necessaria.
La lettera f) sopprime il quarto periodo dell’articolo 213, comma 8, che prevedeva modalità di interscambio tra Anac e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle informazioni finalizzate a garantire la prevenzione della corruzione, evitando, al contempo, sovrapposizioni di competenze e ottimizzazione nell’utilizzo dei dati. Ciò in conseguenza della rivisitazione dell’articolo 81, in ragione delle modifiche di cui alla lettera d).
La lettera g) interviene sul comma 13 dell’articolo 216 con una modifica di coordinamento necessaria.
Il comma 6 abroga i commi 610, 611, 612 e 613 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, così come modificato dal presente decreto, per l’acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all’articolo 50, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi informatici, preferibilmente basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. 2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l’esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l’articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L’autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni. 3 La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l’AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. 4. Nell’esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e alla tempistica di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali. 5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante “Codice dei contratti pubblici” sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 29: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “nonché alle procedure per l’affidamento” sono inserite le seguenti: “e l’esecuzione”; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all’articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9. L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”; 3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9”; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all’articolo 44.”; 5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. “L’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L’insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici”. b) all’articolo 36, comma 6-bis, secondo periodo, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento” e, al terzo periodo, le parole “Banca dati nazionale degli operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”; c) all’articolo 77, comma 2, le parole “può lavorare” sono sostituite dalle seguenti: “di regola, lavora”. d) all’articolo 81: 1) al comma 1, le parole “Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 213, comma 8”; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della Banca dati. L’interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall’ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall’AgID con le Linee guida in materia.”; 3) al comma 3, primo periodo, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento” e, al secondo periodo, le parole “, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,” sono soppresse; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.”; 5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall’AgID con le linee guida in materia. L’ANAC garantisce l’accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l’ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse.”; e) all’articolo 85, comma 7, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”; f) all’articolo 213, comma 8, il quarto periodo è soppresso; g) all’articolo 216, comma 13, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”; 6. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 591, dopo le parole “comma 594” sono aggiunte le seguenti: “, nonché alle spese per l’acquisto di beni e servizi del settore informatico”; b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati. 7. L’ANAC provvede all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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