Art.47 del Nuovo Decreto Semplificazioni D.L. 31 maggio 2021, n.77
La disposizione è finalizzata ad adottare ulteriori misure per favorire promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani.
Il comma 1 prevede l’ambito applicativo dell’articolo, disponendo che le misure contenute nella disposizione in commento riguardano le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59.
In particolare, il comma 2 stabilisce che gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti), producano, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 (“Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”).
Il medesimo comma 2 dispone, altresì, che la sanzione relativa all’esclusione è applicata unicamente all’operatore economico che non rediga il rapporto o non consegni lo stesso al momento della presentazione dell’offerta, e non anche nel caso in cui il rapporto sia stato redatto in ritardo.
Il comma 3 prevede che gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cento sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, analogamente a quanto previsto dall’art. 46 d.lgs. n. 198 del 2006, entro sei mesi dalla conclusione del contratto. Nel caso specifico, considerato che tali operatori economici, a legislazione vigente, non sono tenuti a redigere tale rapporto, si evidenzia che la disposizione limita tale obbligo per il solo aggiudicatario.
Il comma 4 stabilisce che le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, fino all’età di trentasei anni, e donne. Il medesimo comma 4, ad esclusione dei casi disciplinati dal successivo comma 7, prevede che l’impegno ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile, è requisito necessario dell’offerta.
Inoltre, al comma 5, vengono indicate ulteriori misure premiali che determinano l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, ovvero dell’’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
Il comma 6 stabilisce che in caso di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 ovvero degli obblighi di cui al comma 4, i contratti di appalto prevedano l’applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’importo complessivo dell’articolo 51 del presente decreto. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.
Il comma 7 prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l’applicazione delle misure previste dal quarto comma o prevedere una percentuale delle nuove assunzioni necessarie, inferiore a quella prevista dal citato comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
Il comma 8 prevede la possibilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di adottare linee guida da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, con cui definire le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicare ulteriori misure premiali e predisporre modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
Il comma 9 dispone che i rapporti e le relazioni previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro per le pari opportunità e della famiglia e al Ministro per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
Art.47 Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC
1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59, si applicano le disposizioni seguenti. |
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