Art. 52 del Nuovo Decreto Semplificazioni D.L. 31 maggio 2021, n.77
L’articolo interviene sull’articolo 1 del decreto-legge “Sblocca cantieri” n. 32 del 2019.
In particolare, la lettera a), numero 1.1, proroga al 31 dicembre 2023 il regime sperimentale di disapplicazione di alcune norme del codice dei contratti pubblici.
Il numero 1.2 della medesima lettera a), modifica l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge. Detta disposizione prevede che al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, alcune norme del codice dei contratti pubblici, tra cui quella contenuta nell’articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate. Detta ultima disposizione prevede che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, procede ricorrendo o a una centrale di committenza o a oggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
La modifica ora introdotta limita la possibilità di disapplicare le procedure di cui al richiamato articolo 37, comma 4, alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Si prevede inoltre che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.
Il numero 2) della medesima lettera a), abroga l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, che prevede che entro il 30 novembre 2021 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, sopra richiamata, per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.
Il numero 3) proroga fino al 30 giugno 2023 il termine del 31 dicembre 2021 entro il quale è prevista l’applicazione anche ai settori ordinari della norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. Detta disposizione prevede che nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti e che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara.
Il numero 4) modifica il comma 4, prorogando fino al 2023 la possibilità, per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di poter avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
Il numero 5) modifica il comma 6 prorogando dal 2021 al 2023 la previsione della redazione di una progettazione semplificata per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.
Il numero 6) modifica il comma 7, relativo al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, prorogando fino al 30 giugno 2023 il periodo nel quale il Consiglio, in deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. La norma fa comunque salve le disposizioni speciali in materia di progetti relativi alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta.
Il numero 7) modifica il comma 10 prorogando fino al 30 giugno 2023 il termine del 31 dicembre 2021 entro il quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
Il numero 8) modifica il comma 15 prorogando fino al 2023 il termine entro il quale, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest’ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato.
Il numero 9) modifica il comma 18 prorogando fino al 2023 il termine entro il quale sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del codice dei contratti pubblici, riferite al subappaltatore.
Art. 52- (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti) 1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 1: 1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province. 2) il comma 2 è abrogato; 3) al comma 3, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”; 4) al comma 4, le parole “Per gli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2023”; 5) al comma 6, le parole “Per gli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2023”; 6) al comma 7, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiori dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta.”; 7) al comma 10, le parole “Fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 30 giugno 2023”; 8) al comma 15, le parole “Per gli anni dal 2019 al 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2023”; 9) al comma 18, secondo periodo le parole “Fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2023”. |
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