Misure di semplificazione in materia di istruzione

Art.55 del Nuovo Decreto Semmplificazioni, D.L. 31 maggio 2021, n. 77

1 Giugno 2021
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Art.55 del Nuovo Decreto Semmplificazioni, D.L. 31 maggio 2021, n. 77

La disposizione intende garantire una maggiore celerità nell’attuazione e nell’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nonché delle azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche inseriti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Alla lettera a) sono elencate le misure di semplificazione relative all’edilizia scolastica; alla lettera b), invece, sono elencate le misure di semplificazione relative alle azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche.
Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, la proposta normativa prevede, innanzitutto, che il Ministero dell’istruzione, al fine di garantire una rapida attuazione e l’organicità degli interventi, predisponga apposite linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati, esplicative delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia, e con le stesse definisca anche i termini improrogabili, rispettivamente, per la progettazione, per l’affidamento, per l’esecuzione e per il collaudo dei lavori, in coerenza con i target e gli obiettivi definiti nell’ambito del PNRR (lett. a), n. 1).
Al fine di evitare che l’eventuale inerzia nell’attuazione degli interventi da parte degli enti locali beneficiari di un finanziamento possa compromettere il rispetto delle tempistiche e delle condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati è prevista l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12.
La disposizione prevede, altresì, la proroga al 31 dicembre 2026 dei poteri commissariali in capo ai Sindaci e ai Presidenti di provincia e delle città metropolitane di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. La norma in questione è stata già oggetto di proroga al 31 dicembre 2021 con l’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (lett. a), n. 3).
Inoltre, si consente agli enti locali, beneficiari dei finanziamenti a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che si trovino in esercizio provvisorio e che non hanno quindi approvato il bilancio di previsione di poter procedere all’iscrizione delle risorse derivanti dai citati finanziamenti in bilancio per le annualità dal 2021 al 2026, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni contabili in materia. In assenza di deroghe ai principi contabili, le risorse concesse non potrebbero essere utilizzate se non con l’approvazione dello strumento contabile (lett. a), n. 4).
Si prevede infine – sempre con riferimento agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell’ambito del PNRR – la riduzione alla metà dei termini per il rilascio dell’autorizzazione delle Soprintendenze di cui all’articolo 21 del decreto legislativo  22 gennaio 2004, n. 42 in caso di edifici vincolati e il ricorso all’istituto della conferenza di servizi per acquisire l’atto autorizzatorio; in particolare, è ridotto a trenta giorni il termine per il rilascio del parere del soprintendente in caso di autorizzazioni paesaggistiche (lett. a), n. 5).
Per quanto riguarda le azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche, la norma intende riproporre, innanzitutto, quanto già previsto dall’articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall’articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In questo modo, le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti per le azioni inserite nell’ambito del PNRR mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; laddove il ricorso a tali strumenti non consenta di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche possono procedere autonomamente all’acquisto dei beni e servizi necessari secondo le disposizioni di semplificazione ed accelerazione degli acquisiti previste dalle precedenti disposizioni del provvedimento (lett. b), n. 1).
Per garantire una maggiore celerità e una semplificazione delle procedure, si prevede poi  la possibilità per i dirigenti scolastici di affidare gli interventi rientranti nelle misure finanziate con il PNRR nel rispetto delle soglie vigenti (come modificate anche dal presente decreto-legge) e, quindi, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. Tale regolamento, infatti, prevede un limite più stringente per le scuole e pari a 10.000 euro per gli affidamenti diretti. In effetti, le scuole possono sempre aumentare gli affidamenti diretti fino alle soglie del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ma soltanto previa delibera del Consiglio di istituto. Considerato che nell’attuazione delle misure del PNRR saranno molteplici le procedure in capo alle istituzioni scolastiche, si propone una semplificazione complessiva delle procedure (lett. b), n. 2).
Ulteriore misura di semplificazione è quella che prevede che i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative statali possono procedere allo svolgimento dei controlli relativi alle risorse assegnate nell’ambito del PNRR, utilizzando la piattaforma digitale già messa a disposizione dal Ministero dell’istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale. In questo modo, si consente ai revisori dei conti di svolgere le proprie funzioni di verifica contabile sugli interventi a valere sul PNRR anche a distanza e senza doversi recare necessariamente presso le istituzioni scolastiche (lett. b), n. 3).
Infine, si consente alle istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse nell’ambito del PNRR destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole, di poter procedere direttamente all’attuazione dei suddetti interventi previa semplice comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici, in quanto non comportano interventi di carattere strutturale (lett. b), n. 4).

Art. 55 (Misure di semplificazione in materia di istruzione)

1. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l’organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell’ambito del PNRR
1) il Ministero dell’istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione ed il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell’espletamento delle procedure per la progettazione e per l’affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all’esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l’articolo 12;
3) all’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l’edilizia scolastica nell’ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
5) l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell’ambito del PNRR, è resa dall’amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all’articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è reso entro trenta giorni;
b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito del PNRR:
1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;
2) i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dal presente decreto anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;
3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell’istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale secondo indicazioni del Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze;
4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all’attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

 

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