In questo senso, evidentemente, già le Linee guida n. 4 (par. 2, 2.4) in cui si legge che “Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche”.
Dal RUP all’ufficio del RUP: le disposizioni nello schema di regolamento
a cura di Stefano Usai – Approfondimento 09/06/2020
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