Una dichiarazione incompleta è sufficiente ai fini dell’esclusione

La II Sezione del T.A.R. Liguria, con sentenza n. 580 del 2 luglio, ha considerato l’omessa dichiarazione di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebrezza a carico di un precedente amministratore della società (cessato da meno di un anno) ragione giustificativa sufficiente per l’esclusione, trattandosi di falsa dichiarazione.

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La II Sezione del T.A.R. Liguria, con sentenza n. 580 del 2 luglio, ha considerato l’omessa dichiarazione di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebrezza a carico di un precedente amministratore della società (cessato da meno di un anno) ragione giustificativa sufficiente per l’esclusione, trattandosi di falsa dichiarazione.

Stante la falsità della dichiarazione, che rileva autonomamente, il T.A.R. ha, quindi, ritenuto inconferente ogni argomentazione relativa alla inidoneità della condanna riportata a influire sulla moralità professionale.

In caso contrario, infatti, si determinerebbe la conseguenza inaccettabile per cui sarebbe lo stesso concorrente a farsi giudice della rilevanza o meno delle condanne riportate.

Altrettanto irrilevante appare, inoltre, ogni rilievo relativo all’asserita buona fede del dichiarante, costituendo il mendacio di per sé causa escludente.

La decisione del T.A.R. Liguria è stata resa in riferimento all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile.

Peraltro, sempre con riferimento all’art. 38 del previgente Codice, lo stesso Consiglio di Stato aveva avuto occasione di chiarire che «non sussiste per l’impresa partecipante ad una gara la facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo al contrario l’obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, spettando alla stazione appaltante il momento valutativo» (Cons. Stato, sez. 5ª, 16.2.2017, n. 712). Inoltre, secondo quanto affermato ancora dal Consiglio di Stato in altra pronuncia, «nelle procedure di evidenza pubblica la incompletezza delle dichiarazioni lede di per sé il principio di buon andamento dell’amministrazione, inficiando ex ante la possibilità di una non solo celere ma soprattutto affidabile decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara; una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi tutelati, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti o no di partecipare alla procedura competitiva» (Cons. Stato, sez. 5ª, 7.6.2017, n. 2725).

Il principio sembra doversi ritenersi valido anche nel sistema del nuovo Codice.

L’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, aggiornato al cd. “correttivo”, prevede infatti che «le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto […] f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso […] documentazione o dichiarazioni non veritiere».

In attesa di nuove pronunce sul tema, che confermino o meno l’interpretazione (invero letterale) della norma, l’applicabilità del principio sembra essere stata chiarita anche dalle Linee guida n. 6 dell’Anac (di cui alla delibera n. 1293 del 16.11.2016; aggiornate poi al d.lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 1008 dell’11 ottobre 2017), secondo cui «la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice».

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Testo integrale della sentenza del T.A.R. Liguria, sez. 2ª, 2 luglio 2018, n. 580

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