ANAC: aggiornate le Linee Guida sul RUP

Determinazione ANAC n. 1007 dell’11 ottobre 2017

26 Ottobre 2017
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Con la Determinazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017, ANAC ha aggiornato il testo delle Linee guida n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del   procedimento per  l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.

Le Linee guida entreranno in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In occasione dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 (c.d. correttivo appalti), l’Autorità anticorruzione ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 3/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto, nonché delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai RUP.

Il d.lgs. 56/2017 ha ampliato l’ambito oggettivo delle Linee guida, prevedendo che le stesse disciplinino, altresì, i presupposti e le modalità di nomina del RUP.

All’esito della modifica introdotta, è stata eliminata la distinzione tra disposizioni delle Linee guida aventi natura vincolante e previsioni non vincolanti e, pertanto, tutte le disposizioni contenute nel documento in esame assumono natura vincolante.

Inoltre, il decreto correttivo ha apportato alcune modifiche all’art. 3, comma 1, del codice, prevedendo  nuovi strumenti di programmazione e progettazione (quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali e capitolato prestazionale) e all’art. 31, individuando con chiarezza il momento (atto di adozione o di aggiornamento dei programmi triennale e biennale o atto di avvio di ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione) in cui deve essere disposta la nomina del RUP.

A seguito di tali innovazioni sono state aggiornate le disposizioni del punto 5.1 ed è stato snellito il punto 2.1.

Con riferimento alle previsioni relative alle attività svolte dal RUP nella fase della progettazione, all’esito dell’adozione del decreto di cui all’art. 23, comma 3, del codice, dovrà esserne valutata la compatibilità con le disposizioni del decreto stesso che individuano il contenuto della progettazione nei tre livelli essenziali.

Hanno subito modifiche anche le disposizioni del paragrafo 6, a seguito dell’abolizione del collegio consultivo tecnico e dell’introduzione dell’art. 113 bis del codice che stabilisce i termini per il rilascio del certificato di pagamento.

formazione maggioli 300Le procedure di aggiudicazione e il RUP dopo il correttivo, il bando-tipo e le nuove Linee guida ANAC

 Bologna 6 novembre 2017 – Dettagli
Roma 7 novembre 2017 – Dettagli

Relatori: Alessandro Massari – Federico Ventura – Stefano Toschei

Ulteriori modifiche alle Linee Guida

al punto 2 è stato specificato che il RUP è individuato dal dirigente o da altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

al punto 2.2 è stata eliminata la previsione che ribadiva l’incompatibilità del ruolo di RUP con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice e manteneva ferme le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza, attesa l’innovazione introdotta dal  correttivo all’art. 77, comma 4, secondo cui, ferma restando l’incompatibilità tra il ruolo di commissario e lo svolgimento di altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto da affidare, la possibilità della nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
Inoltre, è stato specificato che, qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.

– è stato eliminato il punto 2.3 in quanto riferito alla formazione obbligatoria prevista per i soli iscritti agli albi professionali, anche in considerazione del fatto che l’art. 31, comma 9, del codice prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di istituire percorsi formativi rivolti ai soggetti idonei a ricoprire l’incarico di RUP e che ai punti 4.1 e 7.2 si afferma già chiaramente che il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento;

al punto 4, è stato previsto che il RUP deve essere in possesso di una laurea triennale o quinquennale in materie attinenti l’oggetto dell’affidamento, individuando, a titolo esemplificativo, alcune specifiche lauree tecniche richieste per lo svolgimento delle funzione di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

al punto 4.2 sono state previste cinque soglie di importo in luogo delle tre originarie, al fine di meglio graduare i requisiti professionali richiesti in ragione della complessità dell’affidamento, prevedendo requisiti alleggeriti per i lavori di importi ridotti (sotto i 150.000 euro).

al punto 4.3 è stata modificata la previsione che richiedeva la qualifica di project manager, sostituendola con la richiesta di adeguata formazione in materia.

ai punti 5.1.2. e 5.1.3. è stato specificato che il RUP svolge attività di proposta e informazione anche nella fase antecedente alla programmazione, qualora già nominato.

al punto 5.1.4., lett. s): è stato specificato che il RUP “provvede all’acquisizione e al successivo perfezionamento del CIG secondo le indicazioni fornite dall’Autorità”.

al punto 6, lett. y) è stato chiarito che il RUP “raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice”.

al punto 7.3.4 è stato specificato che la particolarità dei prodotti o servizi che richiede il possesso di specifiche competenze in capo al RUP si sostanzia nella presenza di particolari caratteristiche tecniche.

al punto 6, lett. a) è stato specificato che la consegna dei lavori avviene dopo che il contratto è divenuto efficace;

al punto 7.3 sono state introdotte ulteriori specificazioni al fine di chiarire la valenza di titoli di studio aggiuntivi rispetto a quello minimo previsto (diploma di istruzione superiore di secondo grado).

al punto 8.1, lett. e) ed f) sono stati meglio esplicitati i compiti svolti dal RUP con riferimento alla verifica della documentazione amministrativa e alla verifica di congruità delle offerte, richiamando i paragrafi 5.2 e 5.3 relativi ai lavori.

al punto 8.1, lett. k) è stato specificato che il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP su proposta del direttore dell’esecuzione del contratto qualora nominato;

al punto 9.1 è stato chiarito che la possibilità di coincidenza della figura del RUP con il progettista o con il direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione del contratto incontra dei limiti nel disposto dell’art. 26, comma 7, del codice, che preclude lo svolgimento dell’attività di verifica del progetto con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori o del collaudo.

al punto 11 è stato chiarito che i requisiti del RUP individuato dalla stazione appaltante sono fissati ai sensi della parte II, prevedendo tuttavia la possibilità che la stazione appaltante preveda deroghe alle disposizioni su richiamate in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l’obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

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