Non passa giorno senza che si scopra qualche altra perla del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni
Oggi è la volta dell’anticipazione del prezzo negli appalti di lavori, finita nell’articolo 35 che è rubricato (???) “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”.
A cura di M.T. Tassi (www.appaltiecontratti.it 18/5/2016)
Oltre a giocare a nascondino, la norma punta anche a stupire perché oltre a portare di nuovo e definitivamente il valore dell‘anticipazione sui lavori al 20%, cambia anche la base di calcolo che non è più l’importo contrattuale ma, udite udite, il valore stimato dell’appalto e cioè quello iniziale posto a base di gara!!
Infatti il comma 18 del citato articolo recita : “18. Sul valore stimato dell’appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.”
E poco importa notare anche il mancato coordinamento dell’indicazione relativa dell’albo degli intermediari finanziari, che dovrebbe essere quello dell’art. 107 e non dell’art. 106 del decreto 385/93.
Ma ripercorriamo le travagliate vicende di tale previsione normativa, nella quale peraltro si faceva riferimento sempre all’importo contrattuale:
dal 21.08.2013 al 31.12.2014: 10% (obbligo e tetto reintrodotti dall’art. 26-ter della legge 98/2013, di conversione del cd. “decreto del Fare”, d.l. 69/2013);
dal 1.01.2015 al 31.12.2016: 10% (proroga disposta con l’art. 8, comma 3 del cd. “Milleproroghe 2015”, al secolo d.l. 192/2014, inizialmente fissata al 31.12.2015 e poi, in sede di conversione con la legge 11/2015, portata fino al 31.12.2016);
dal 1.03.2015 al 31.12.2015: 20% (innalzamento disposto con il medesimo art. 8, ma al comma 3-bis, apparso sempre con la legge di conversione 11/2015);
dal 1 gennaio 2016 al 31.07.2016: di nuovo 20 % (art. 7, comma 1 del “Milleproroghe 2016” d.l. 210/2015, convertito nella l. 21/2016;
dal 19.04. 2016: 20% ma dell’importo stimato dell’appalto, in virtù dell’art. 35, comma 18 del nuovo Codice.
E siamo appena all’inizio…
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