Lo scorso 13 novembre l’ANAC ha pubblicato l’avviso relativo all’emanazione – con deliberazione del 25 settembre 2024, n. 493 – delle Linee guida sul divieto di pantouflage, di cui all’art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001 (TUPI).
La disposizione impedisce ai dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA di cui all’art. 1, co. 2, del TUPI, di svolgere – nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. periodo di raffreddamento) – attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari dell’esercizio di quei poteri.
L’articolo, inoltre, sanziona con la nullità i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto, con l’obbligo di restituire i compensi percepiti e accertati; e punisce i privati che lo abbiano violato, impedendogli di contrattare per i tre anni con le PA.
Il pantouflage, dunque, è un termine francese che richiama l’immagine delle porte girevoli (non a caso nei paesi anglosassoni è denominato “revolving door”), per indicare il fenomeno dei dipendenti pubblici che, dopo aver prestato servizio in una PA, passano alle dipendenze dei privati.
CONTINUA A LEGGERE….
Le Linee guida ANAC in materia di divieto di pantouflage
A cura di Efisio Alfio Pisanu
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento