In altri termini, il progetto di assorbimento del personale non richiede necessariamente l’utilizzo delle risorse umane nell’ambito del medesimo appalto, potendo essere assegnare anche ad altre commesse.
E’ dunque rimessa all’operatore economico subentrante, in conformità al principio di libertà d’impresa, non solo la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario in coerenza con la propria organizzazione produttiva e con le strategie aziendali, anche al fine di realizzare economie di costi, ma anche la decisione di impiegare i lavoratori assorbiti in appalti diversi da quelli oggetto di gara.
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Clausola sociale rispettata anche se il personale riassorbito viene adibito ad altre commesse
I giudici hanno confermato che, nell’ambito degli appalti pubblici, la clausola sociale risulta rispettata anche nel caso in cui l’operatore economico subentrante abbia deciso di adibire il personale all’altro appalto.
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