Come noto, il D. Lgs n. 36/2023 rispetto alla previgente disciplina (1) ha ampliato in modo significativo i casi in cui, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di gara, è possibile procedere alla modifica dei contratti in corso di esecuzione.
In realtà, le novità introdotte (e le conferme) nel D. Lgs n. 36/2023 fanno seguito a quanto previsto dal comma 2, lett. u), dell’art. 1 della L. 21/06/2022, n. 78 (Legge delega) che, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti in corso di esecuzione e nei limiti previsti dall’ordinamento europeo, richiedeva espressamente la ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera.
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