Non obbligatorie (per quanto opportune) le piattaforme digitali per gli affidamenti diretti

A cura di Luigi Oliveri

Luigi Oliveri 20 Dicembre 2023
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Le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 30 del codice appalti, relative all’impiego di piattaforme e risorse digitali per gestire gli appalti non si applicano agli affidamenti diretti.

Pertanto, le amministrazioni non sono obbligate a gestire tali modalità di individuazione del contraente attraverso modalità digitali, per quanto, all’opposto sia loro comunque consentito di avvalersene.

L’utilizzo di piattaforme digitali certificate è obbligatorio con l’1.1.2024. Si dovrebbe dare per presupposto che le amministrazioni autorizzate ad operare come stazioni appaltanti autonome si siano date da fare, nel corso del 2023, per acquisire gli applicativi digitali necessari certificati, formare il personale, creare la cooperazione applicativa per il passaggio dei dati tra le varie banche dati, riorganizzare le modalità di gestione degli appalti.

Tralasciamo la circostanza che sicuramente le cose non sono andate così nella maggior parte dei casi e che, di conseguenza, gran parte delle stazioni appaltanti si presenta all’appuntamento con la digitalizzazione in ampio ritardo, oggetto del presente approfondimento è comprendere se anche nel caso degli affidamenti sia obbligatorio agire in ambiente digitale.

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