Nel caso in cui tale ipotesi fosse ritenuta ammissibile si chiede, altresì, di capire dell’applicabilità o meno dell’esclusione automatica emergenziale (prevista dal comma 3, art. 1, del d.l. 76/2020).
Il riscontro
Evidentemente, l’ufficio di supporto sottolinea che il ricorso a procedure maggiormente articolate (e segnatamente nel caso di specie la procedura ad evidenza pubblica) non possa ritenersi precluso.
Ribadendo che tale scelta, è importante, non venga utilizzata però “per finalità dilatorie”. E per finalità dilatorie, nel parere la questione non viene approfondita, si intende il caso in cui le procedure maggiormente articolate vengono proposte per dilatare i tempi dell’assunzione della responsabilità che si concretizza, comunque, non prima dell’aggiudicazione (fermo restando che questa comunque non impegna la stazione appaltante generando solamente una aspettativa nel soggetto individuato affinché la stazione appaltante ed il RUP si comportino con correttezza ed oggettività).
L’ufficio di supporto ammette anche che alle procedure ordinarie possono essere applicate le riduzioni di termini previste dal decreto semplificazioni.
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