Gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere erogati dopo l’adozione del regolamento, sulla base delle somme accantonate nel quadro economico e se le attività svolte dai dipendenti sono state accertate; questo compenso non spetta per i contratti di rendimento energetico.
A cura di Arturo Bianco
Sono queste le più recenti indicazioni fornite dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e da quella Autonomie in tema di incentivo delle funzioni tecniche al personale dipendente.
Ricordiamo in premessa che questi incentivi non possono dall’estate del 2014 essere riconosciuti ai dirigenti, mentre possono essere erogati ai responsabili titolari di posizione organizzativa anche nei comuni privi di dirigenti, in cui quindi essi svolgono compiti dirigenziali.
I pagamenti e l’incentivo per le funzioni tecniche
L’adozione del regolamento è condizione per la erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, nonché occorre che le risorse finanziarie del fondo, che siano ripartite per singolo appalto con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata, che l’impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell’appalto e che la liquidazione dell’incentivo sia preceduta dall’accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente. Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna n. 43/2021.
Gli incentivi per funzioni tecniche
Il punto su normativa e giurisprudenza dopo le ultime novità
Corso on-line in diretta
A cura di Marco Scognamiglio
Giovedì 30 settembre 2021, ore 9.00 – 13.00
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