A mente della disposizione citata “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.
Come noto, rispetto al pregresso ordinamento, l’incompatibilità ora dovrebbe ritenersi estesa anche al presidente del collegio pur in modo non ancora chiaramente definito.
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