La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 4 febbraio 2019, n. 819 chiarisce una rilevante questione in tema di incompatibilità del DEC (direttore dell’esecuzione) a far parte della commissione di gara.
L’aspetto di rilievo, come si vedrà più avanti, è che – in generale – la questione della incompatibilità (come ora declinata nel comma 4 dell’articolo 77 del codice che riprende, in parte, quanto già previsto nell’omologo art. 84 del pregresso decreto) esige un approdo definitivo come quello che si sta consolidando in tema di partecipazione del RUP. Ovvero, è necessario che il ricorrente, nella propria tesi demolitoria degli atti della stazione appaltante, non si limiti più (o solamente) a meri rilievi stereotipati ma fornisca un apparato probatorio in grado di far emergere, senza alcun dubbio, che siano stati effettivamente posti in essere comportamenti patologici.
Ecco perché, pur vero che nella forma la risposta fornita dal Consiglio di Stato appare, evidentemente anche per l’autorevolezza, condivisibile ma – sia consentito -, nelle affermazioni forse induce qualche riflessione “critica”.
La vicenda
Nel caso di specie, tra le diverse doglianze l’appellante (già ricorrente in primo grado) si lamentava della errata composizione della commissione di gara.
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