Sulla composizione della commissione di gara occorre valutare caso per caso

Stefano Usai 11 Luglio 2018
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Per il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 6 luglio 2018 n. 4143  la composizione della commissione con un numero di membri pari non costituisce violazione di un principio generale “immanente”  del nostro ordinamento e non determina, pertanto, in automatico, l’illegittimità degli atti adottati se non viene fornita una prova concreta di eventuali comportamenti patologici.

Il giudice di Palazzo Spada, quindi, ribadisce un orientamento già noto in vigenza del pregresso codice dando evidenza alla necessità di una lettura sostanziale – anche da parte degli appaltatori – dei “fatti” e degli atti del procedimento di gara piuttosto che un approccio eccessivamente formalistico.

La vicenda

Nel caso di specie la stazione appaltante si doleva della sentenza di primo grado (TAR Veneto, sez. I, n. 471/2017) che accoglieva il ricorso (annullando i verbali della commissione di gara) sull’affermato vizio di composizione.

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