Il giudice di Palazzo Spada, quindi, ribadisce un orientamento già noto in vigenza del pregresso codice dando evidenza alla necessità di una lettura sostanziale – anche da parte degli appaltatori – dei “fatti” e degli atti del procedimento di gara piuttosto che un approccio eccessivamente formalistico.
La vicenda
Nel caso di specie la stazione appaltante si doleva della sentenza di primo grado (TAR Veneto, sez. I, n. 471/2017) che accoglieva il ricorso (annullando i verbali della commissione di gara) sull’affermato vizio di composizione.
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