L’ambito applicativo
Il periodo rilevante – delle linee guida in commento – è quello riportato nella sezione/paragrafo 3.7 in cui si legge che “La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”.
In primo luogo si può annotare che l’inciso è inedito rispetto alle pregresse linee guida e si sofferma su un aspetto che il codice, ev
identemente, “ignora” totalmente. Il ragionamento di partenza – o la considerazione dell’ANAC – è che il soggetto già invitato ad una precedente procedura semplificata (per l’assegnazione della stessa commessa o lavoro o commessa rientrante nello stesso settore merceologico o di un servizio riconducibile allo stesso settore) possa aver maturato una qualche “rendita di posizione” pur non essendosi aggiudicato l’appalto.
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Procedure negoziate, sottosoglia e affidamenti diretti dopo l’aggiornamento delle Linee Guida ANAC n. 4 Olbia 3 maggio 2018 – Verona 8 maggio 2018 – Lamezia Terme (CZ) 14 maggio 2018 Napoli 22 maggio 2018 – Rimini 5-6 giugno 2018 – Cagliari 12 giugno 2018 |
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